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Omessa dichiarazione su esclusione da gara: è illecito professionale?

lentepubblica.it • 15 Febbraio 2021

omessa-dichiarazione-esclusione-garaCon la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 03/02/2021, n.1000 arriva un nuovo importante parere in merito all’omessa dichiarazione su esclusione da gara e il suo poter essere considerato come illecito professionale.

La causa si fonda, in partiolare, sull’art.80 del Codice degli Appalti, dove si prevede che è escluso dalla gara l’offerente nei casi in cui:

“la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità […] abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

Omessa dichiarazione su esclusione da gara: è illecito professionale?

L’appellante evidenzia in modo particolare una revoca di precedente aggiudicazionedi cui non è stata data informazione in fase di gara.

Secondo i giudici, anche in ragione della ratio che ha ispirato il Codice dei contratti pubblici la vicenda presupposta alla revoca dell’aggiudicazione non è riconducibile alla categoria del “grave illecito professionale”.

Bensì – al più – alla diversa ipotesi dell’esclusione dalla gara per mancata fornitura del materiale indicato nell’offerta.

Non si è pertanto in presenza di una revoca dell’aggiudicazione o di risoluzione contrattuale per fatto dell’operatore, quanto piuttosto di un’esclusione dalla gara, sia pur dopo l’aggiudicazione definitiva.

L’irrilevanza dell’esclusione disposta nel caso di specie trova inoltre sostegno alla luce del principio per cui il partecipante ad una gara di appalto non è tenuto a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi confronti in precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veritiere.

Poiché, al di là dei provvedimenti sanzionatori spettanti all’ANAC in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, la causa di esclusione dell’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione si riferisce – e si conclude – all’interno della procedura di gara in cui è maturata.

A questo link il testo completo della Sentenza.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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